Il nuovo calendario scolastico approvato con DGR 538 del 13/05/2019 è pluriennale, riguarda gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e rappresenta uno degli strumenti di programmazione regionale del territorio.
ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
1. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni hanno inizio:
1. il giorno 16 settembre per l’a.s. 2019/2020
il giorno 15 settembre per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022;
mentre hanno termine:
il giorno 06 giugno per l ‘ a.s. 2019 /2020 il giorno 05 giugno per l’ a.s. 2020/2021 il giorno 04 giugno per l’a.s. 2021/2022
per garantire complessivamente almeno 206 giornate di scuola: vedi Allegati A1; A2 e A3.
- le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:
- tutte le domeniche ,
il 1° novembre festa di tutti i Santi,
1’8 dicembre Immacolata Concezione, il 25 dicembre S. Natale,
il 26 dicembre,
il 1° gennaio Capodanno, il 6 gennaio Epifania ,
il Lunedì dell’Angelo,
il 25 aprile anniversario della Liberazione, il 1° maggio festa del Lavoro,
il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, la festa del Santo Patrono.
In aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto , le lezioni sono sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei seguenti giorni:
- commemorazione dei defunti: 2 novembre di ciascun anno;
- vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio di ciascun anno scolastico;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell’Angelo.
Il numero di giorni di lezione determinato dal presente calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019 /2020 e per gli anni successivi è fissato in 206 giorni per gli anni scolastici 2019 /2020 e 2020 /2021 e in 204 giorni per 1′a.s. 2021/2022
Le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione:
n. 1 giorno di ulteriore sospensione dell’attività didattica, qualora la festività del Santo Patrono ricorra in un giorno in cui siano previste lezioni;
n. 2 giorni di ulteriore sospensione dell’attività didattica nel caso in cui la festività del Santo Patrono non ricorra in un giorno in cui siano previste lezioni o ricorra in un giorno festivo.